Prof. Avv. Giulio Ponzanelli - Ordinario di Istituzioni di diritto privato - Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattolica Milano
 

Tavola rotonda sull'evoluzione del Terzo Settore condotta dal Prof. Bruno Inzitari

Sintesi a cura di Tiziana Orsini 
 
L’ intervento del Professore si apre, rispettando la cronologia del titolo, con un excursus storico sull’evoluzione del Terzo Settore definito come espressione di soggetti di diritto/Enti intermedi tra Stato ed individuo. 
Questo fenomeno associativo è conosciuto da secoli: lo Stato napoleonico si poneva in modo ostile nei confronti dei corpi intermedi perché lo Stato, autoritario e centralizzato, voleva non avere ostacoli nel controllare la vita degli individui.
Anche se la società francese per molti anni a seguire fu caratterizzata dall’assenza di corpi intermedi non mancarono le voci critiche come quella del visconte Alexis de Tocqueville, autore di un trattato in due volumi “La Democrazia in America” (1835, 1840) scritto al rientro da un suo viaggio in America.
 
 
Il Professore lo considera come uno dei libri più belli e fondamentale per la sua formazione e ne consiglia caldamente la lettura; nel libro, il giovane Tocqueville descrive entusiasticamente la presenza delle più svariate e spontanee associazioni fondate dagli americani “di ogni età, di ogni condizione, di ogni tendenza» , realtà totalmente assenti in Francia proprio per la posizione ideologica sopraddetta.
 
 
In generale anche in Italia fino alla prima metà del XX secolo la presenza di enti era abbastanza modesta: il Codice Civile del 1942 ritaglia una serie di norme sugli enti, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, ma permane comunque una sorta di “ostilità normativa” .
Occorrerà attendere qualche anno ancora perché a questi enti sia riconosciuta una personalità giuridica; nel 1948 avviene un cambiamento epocale con quanto espresso nell’ Art. 2 della nostra Costituzione secondo il quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Dunque, le formazioni sociali come imprescindibile strumento di realizzazione della personalità dell’individuo.
 
 
Gli anni seguenti 50 e 60 vedono accentuarsi il fenomeno associativo che trova riscontro nel Codice Civile (art. 36,37,38) in particolare nelle “associazioni non riconosciute” per le quali vige una grandissima libertà associativa e delle quali, macroscopici esempi, sono i partiti politici e i sindacati che, pur privi di personalità giuridica, possono liberamente operare.
Di qui in poi si sono susseguiti tanti progetti di riforma del Codice Civile che però non portano ad un generale ripensamento della legislazione fino a  quando, negli anni 90, vista la difficoltà di modificare il Codice Civile, le associazioni, in base ad una logica e ad una filosofia che il relatore definisce quasi “neo corporativa” chiedono al legislatore una legge che soddisfi le loro specifiche esigenze al di fuori del Codice Civile, considerato inadeguato.
 
 
 
Nel 1991 viene emanata una legge quadro del volontariato (N.266) che poi rinvia a leggi regionali specifiche per l’implementazione; dopo le Organizzazioni di Volontariato (ODV), seguono leggi che disciplinano  le Cooperative Sociali , quindi le APS (Associazioni di Promozione Sociale), l’Impresa Sociale e infine le Fondazioni Bancarie a tutti gli effetti enti di diritto privato.
In conclusione da una parte si ha il Codice Civile e dall’altra una molteplicità di  leggi speciali, ognuna diversa per tipologia di associazione, e quindi  prive di una regolamentazione omogenea, ma che comunque contribuiscono al grande successo del Terzo Settore che si sviluppa e cresce per il “fallimento e la crisi “ che coinvolgono il Primo e il Secondo Settore, cioè lo Stato e il Mercato.
Lo Stato, in particolare quello europeo, nel XX secolo è uno stato di welfare che trasferisce ricchezza ad una fascia sempre più estesa di soggetti ma che è sempre meno in grado di garantire ; d’altra parte il Mercato, per sua natura profit, non può certamente sostituirsi allo Stato.
Ecco dove si inserisce Terzo Settore, che, a differenza dello Stato è privato: si tratta di un privato sociale che cerca di realizzare finalità di carattere pubblico, ma che, a sua volta, è privo di una normativa coerente che lo supporti.
 
 
Nel 2016, sotto il governo Renzi, viene approvata una legge delega che dà avvio alla Riforma del Terzo Settore e che dà finalmente una rilevanza normativa agli Enti del Terzo Settore (ETS) i quali devono agire per :
 
 finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale e non devono distribuire eventuali utili.
 
Nel codice del Terzo Settore sono state legate le finalità di cui sopra con le attività esercitate dagli Enti che devono essere di interesse generale e che hanno trovato concretezza in un elenco di ben 27 sottotipi di attività.
 
Il Terzo Settore rimane comunque profondamente legato sia allo Stato dal quale riceve aiuti e trattamenti tributari che al Mercato per i finanziamenti che questo può attivare con il fund raising attraverso le aziende che, a loro volta, ricevono benefici in termini fiscali e reputazionali. 
L’augurio con il quale il Professore chiude la sua relazione è che il terzo Settore possa continuare a crescere in quanto, proprio per i limiti dello Stato e del Mercato, è necessario che ci siano enti privati, che nascono appunto dal privato in omaggio al principio di sussidiarietà, ma che vogliono realizzare finalità sociali.